mercoledì 23 luglio 2008
Chi è l'Agente Immobiliare?
Come per tutti i mediatori, l'esercizio di questa attività è subordinato all'iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso ciascuna camera di commercio ed è regolamentato dalla legge n. 39 del 1989 e successive integrazioni e modifiche. La legge ha soppresso la precedente suddivisione in "Ruolo ordinario" e "Ruolo speciale", imponendo l'obbligo di iscrizione al ruolo unificato (ma diviso in quattro sezioni) anche per l'esercizio di attività occasionale di mediazione, ed ha inoltre sancito l'incompatibilità dell'esercizio della mediazione con altre professioni. Sono in via di nuovo rilascio, da parte di soltanto alcune camere di commercio, ed esclusivamente per iniziativa delle stesse, senza cioè obbligo normativo, dei tesserini personali di identificazione, già un tempo in uso limitatamente agli agenti del ruolo speciale per la precedente normativa risalente al 1958.
Il secondo decreto Bersani ha semplificato le pratiche per l'iscrizione degli intermediari (commerciali, immobiliari, creditizi, etc.) alle Camere di Commercio. È sufficiente una dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni e dalle certificazioni che attestano il possesso dei requisiti morali e professionali, dove sono previsti per legge.
Il Decreto Lgs. n. 2272 del 2007 abroga l'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, che istituiva l'Albo degli Intermediari Mobiliari ed è stato approvato dalla Camera il 13 giugno 2007. Per esercitare l'attività di mediazione il D.lgs 2272/2007 prevede l'obbligo di una dichiarazione di inizio di attivita` , ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente. Tale progetto di legge è stato inviato al Senato prendendo il n. 1644
La preparazione professionale dell'agente mobiliare deve ricomprendere, anche a norma dei regolamenti per l'ammissione al Ruolo, nozioni approfondite di molte delle materie che hanno relazione con gli scambi di beni immobiliari o aziendali. Fra queste si notano l'estimo (per lo più applicato col metodo della "stima a vista", o "stima ad impressione"), le norme di diritto privato e pubblico contenute nel codice civile e nelle altre norme applicabili, le leggi fiscali e tributarie in genere (nazionali e locali) e di tecnica bancaria, norme e principi diurbanistica e di progettazione, oltre a nozioni merceologiche afferenti alle tecniche costruttive ed ai materiali dell'edilizia.
L'agente immobiliare ha titolo per l'iscrizione nei ruoli degli esperti della locale camera di commercio e nell'elenco dei periti del tribunale di competenza ed ha naturalmente titolo ad eseguire ed eventualmente giurare perizie a fini privati o come consulenza tecnica della parte in procedimenti giudiziari. L'agente immobiliare è tenuto alsegreto professionale, limitato, come per gli altri mediatori, dall'obbligo di reciproca informazione delle parti previsto all'art. 1759 Cod. Civ.; è inoltre tenuto alla stipula di una polizza assicurativa contro i rischi professionali.
La forma più frequente di mediazione immobiliare ricorre nell'ausilio alla compravendita fra privati; sebbene la legge non stabilisca in modo tassativo forme di esercizio della stessa, incentrandosi le previsioni normative sulla mera "conclusione dell'affare" ottenuta per effetto dell'intervento del mediatore, in genere e per uso il professionista riceve dall'aspirante alienante un incarico di vendita, verifica la consistenza (tecnica, amministrativa e legale) del bene esitato in vendita, ricerca un potenziale acquirente, ne riceve una proposta di acquisto ed ove questa sia accettata rinvia le parti all'atto pubblico di compravendita, eventualmente attraverso la stipula di un contratto preliminare. Il diritto al compenso del mediatore matura con l'accettazione della proposta di acquisto da parte del venditore, atto armonicamente ritenuto in letteratura ed in giurisprudenza il reale momento della conclusione dell'affare, indipendentemente dall'eventuale successivo perfezionamento dello scambio con un rogito notarile e l'effettivo passaggio di proprietà (art. 1755 c.c.). I codici deontologici emanati dalle associazioni di categoria suggeriscono però all'agente di proseguire l'assistenza ai clienti sino almeno all'atto pubblico di compravendita. Il contratto preliminare di compravendita è tradizionamente competenza esclusiva dell'agente immobiliare che ha condotto le parti a stipula, essendo il professionista che proprio per ragione del suo intervento conosce a fondo tutte le rispettive motivazioni ed intenzioni delle parti. In modo del tutto analogo sono prestate le assistenze per la locazione, che si concludono con la stipula di un contratto di locazione, o per altre forme di cessione di diritti su beni immobili od aziende.
Per la legge italiana non sussiste l'obbligo di un incontro a tre, alla presenza di acquirenti, proprietario e agente immobiliare, nemmeno su richiesta esplicita dell'acquirente. In questo senso, l'agenzia potrebbe usare la promessa di acquisto per ottenere da un altro cliente una controproposta maggiore; fare una certa valutazione dell'immobile al proprietario e praticare al cliente un prezzo maggiore per lucrare la differenza; vendere un immobile intestato all'agenzia stessa o a un prestanome e incassare le commissioni di genzia (contro l 'art. 1754), non trattandosi di intermediazione mobiliare.
Se il diritto alla provvigione matura dopo la stipula di una promesa di acquisto, l'agente immobiliare ha diritto in ogni caso al rimborso delle spese sostenute dal conferimento dell'incarico all'eventuale promessa di acquisto, o ritiro del mandato da parte del proprietario. L'intermediario non è tenuto a documentare le spese sostenute, a fornire un preventivo su richiesta o esporre dei prezzi, e alivello nazionale non esistono dei massimali per tipologia di spesa.
L'art. 1756 recita: "Rimborso delle spese. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso".
L'agente immobiliare, a mezzo di lettera del suo avvocato, può esigere il pagamento dal proprietario dell'immobile, anche se non viene raggiunta la stipula di una promessa di acquisto. La pubblicazione di annunci su giornali e siti Internet costituisce prova dell'effettiva messa in vendita dell'immobile. Il proprietario può cautelarsi specificando le restrizioni nell'incarico di vendita (la norma vale "salvo patti o usi contrari").
Come per tutti i mediatori, la misura del compenso si determina del tutto liberamente fra l'agente immobiliare ed i suoi clienti; le tariffe professionali che sul principio degli anni '90 erano state imposte dalle associazioni di categoria ai propri aderenti (e dalle borse immobiliari ai propri iscritti) al fine di limitare gli elevati importi provvigionali che precedentemente venivano richiesti alla clientela, sono state di recente considerate inaccettabili in quanto lesive della libertà di commercio e di concorrenza da una nota pronuncia dell'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato. Per effetto della pronuncia, non vi sono più quindi limiti di alcun genere alla commisurazione degli onorari dell'agente immobiliare, se non quelli fattuali del mercato.
Tradizionalmente professione individuale, intimamente legata ad una impostazione essenzialmente fiduciale del rapporto fra cliente ed agente, la mediazione immobiliare ha aperto a forme di esercizio collegato in catene di agenzie. Importato in Italia (da modelli americani) negli anni '70 da Giovanni Gabetti per il settore degli immobili commerciali ed industriali, questo modo di organizzazione ha aperto alla nascita di un numero limitato di agenzie a diffusione nazionale anche per il settore residenziale (alcune delle quali nate per spin off da gruppi di professionisti formatisi alla Gabetti).
Con gli anni '80 nacque il franchising, consistente in questo settore nella condivisione fra i singoli esercenti di dati sulle disponibilità, marchio, pubblicità, modulistica e standardizzati parametri di rapporto con il cliente. Le catene italiane di franchising si svilupparono con una certa fretta quando la compagnia statunitense "Century Vic" ventilò un generico preliminare interesse al mercato italiano, ed a seguito dei sondaggi di questa furono impostate strutture che per molti anni avrebbero faticato ad ottenere risultato sul mercato; la formula franchising divenne in seguito più familiare all'utenza anche in questo particolare mercato sia per lo sforzo pubblicitario sostenuto su canali di informazione principali, sia per l'affermazione della formula in altre merceologie. Parallelamente, si svilupparono le associazioni di categoria, cui si deve in massima parte la legge di riforma del settore, del 1989.
Va notato che la normativa preserva inalterato il riferimento personale all'agente immobiliare e che nessuna operazione di mediazione può mai essere delegata a persona non iscritta al ruolo. In quanto professione il cui esercizio è riservato agli iscritti ad un ruolo, la mediazione operata da non iscritto non dà titolo ad alcunaprovvigione (ma anzi va soggetta alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto a tal titolo) ed integra, con la terza perpetrazione, il reato di esercizio abusivo di professione.
Con il franchising e con l'impostazione americaneggiante, le agenzie hanno anche spostato la preferenza di radicamento verso punti di contatto su strada (in negozio) in luogo dei precedentemente preferiti studi professionali. In quanto sede di esercizio di attività di mediazione, anche se ubicata in un locale ad uso commerciale, l'agenzia immobiliare non è soggetta alle autorizzazioni amministrative di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del TULPS.
Ogni agenzia in franchising è un'impresa a sè, e quindi la catena di appartenenza non è responsabile di eventuali illeciti compiuti all'interno dei suoi punti vendita.
Fare Soldi con l'Agenzia Immobiliare!

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lunedì 7 luglio 2008
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domenica 6 luglio 2008
Cosa si intende per Seduzione?
seduzione, psicologia, costume, conquista, conquistare, comunicazione, psicologia, empatia
Il termine seduzione ha valenza prettamente nell'ambito della psicologia e del costume.
La Seduzione si attua attraverso un meccanismo psicologico, cosciente o istintivo, tramite cui un individuo tenta di attrarne a sé un altro, al fine di ottenere una relazione sentimentale o un rapporto sessuale, o altro beneficio tipicamente immateriale.
La Seduzione infatti oggi giorno non deve essere intesa come un meccanismo volto alla mera attrazione d'amore, ma può essere orientata anche a conquistare un'amicizia, un rapporto di lavoro, un voto politico, eccetera.
Lungi dall'analizzare le interazioni chimiche e fisiologiche che caratterizzano il processo seduttivo, è interessante descrivere la Seduzione attraverso gli strumenti della Comunicazione e della Psicologia. Infatti tale analisi porta sia a comprendere i meccanismi (consci e inconsci) che regolano la Seduzione, sia ad affinare la tecnica seduttiva da parte di tutti coloro che volessero migliorare il proprio approccio con gli altri.
I meccanismi psicologici della seduzione sono stati schematizzati e collegati a degli archetipi proposti da molti secoli in leggende, romanzi ma anche in opere per il teatro oppure per il cinema. Esistono diversissimi e contrapposti metodi per generare seduzione, ovvero esistono condizioni note tese a creare un più o meno equilibrato scambio di favori di diversa natura, che porta ad un negoziato più o meno consapevole, dichiarato oppure tacito.
Si potrebbe definire autentico vero amore il rapporto tra pari assoluti, forse l'amore narcisistico per la propria immagine mentale, un compromesso tra l'idea di sé stessi proiettata nell'altro sesso (o nel proprio sesso) e la concreta immagine dell'amante che in parte viene falsificata dalla propria infatuazione. Non esiste una persona psicologicamente uguale ad un'altra, e la stessa persona in una diversa situazione può essere sedotta in un altro modo.
Il meccanismo principe è quello dell'empatia, cioè il seduttore si mette nella stessa situazione del sedotto, diventa vittima della stessa persecuzione, condivide la stessa condizione sociale o attività lavorativa, partecipa alla stessa lotta politica, propaga la stessa fede religiosa, ecc.
sabato 5 luglio 2008
Chi è Giacomo Bruno?

venerdì 4 luglio 2008
Gestire in Piena Sicurezza le Tue Emozioni e i Tuoi Sentimenti!

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- Imparare a gestire le tue emozioni in ogni situazione in cui lo ritieni opportuno.
- Controllare le emozioni negative, senza diventare un robot, ma imparando ad ascoltarle e ad apprendere da esse.
- Potenziare le emozioni positive rendendole davvero straordinarie ed esplosive.
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- Dirigere il tuo focus mentale verso emozioni utili al tuo benessere emozionale.
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- Ottenere preziosi insegnamenti dai problemi e dai ricordi non piacevoli.
- Avvicinare i ricordi più belli che tu abbia mai avuto nella vita e tenerli sempre con te.
- Come essere felici senza motivo programmando la tua mente a farti stare bene in ogni situazione.
- Come vivere una vita emozionante con un atteggiamento mentale sereno e felice.
Cosa sono le emozioni?
- l'allegria
- la vergogna
- l'ansia
- la rassegnazione
- la gelosia
- la speranza
- il perdono
- l'offesa
- la nostalgia
- il rimorso
- la delusione.